L’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” è stata istituita secondo la Legge 979 del 1982, integrata dalla Legge 394 del 1991, con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 12 dicembre 1997, successivamente modificato con il Decreto Ministeriale del 17 Luglio 2003, mentre è in corso il completamento l’iter per la pubblicazione del nuovo Decreto Ministeriale, che aggiorna la perimetrazione, e del Regolamento di disciplina delle attività consentite all’interno dell’area marina protetta.
Secondo il vigente Decreto Ministeriale l’area di mare protetto occupa una superficie di circa 25 mila ettari ed è suddivisa in zone con diversi gradi di tutela. Esistono le zone “A”, “B”, e “C” a diverso grado di utilizzo in maniera da rendere concreta la fruizione sostenibile dell’area.
La zona A è quella più piccola, con una superficie di 529 ettari ed una linea di costa pari a 1356 metri, e prevede un grado di tutela integrale. Comprende la parte settentrionale dell’Isola di Mal di Ventre e lo scoglio del Catalano per un raggio di 1000 m attorno ad esso. La Zone A ha un elevato livello di protezione degli habitat e delle specie. In esse è consentito l’accesso ai soli mezzi e al personale autorizzati per la ricerca e la sorveglianza.
La zona B ha un grado di tutela generale ed una superficie è di 1.031 ettari, mentre la linea di costa è di 5.236 metri. In questa zona tutte le attività devono essere improntate a criteri di uso compatibile della risorsa, con il controllo del numero degli utilizzatori e dei suoi metodi di utilizzo. Sono consentiti le attività secondo le modalità stabilite dall’Ente Gestore, alcune delle quali previa autorizzazione, attraverso il Regolamento di disciplina ed il Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area marina protetta.
La zona C è quella di tutela parziale. Ha una superficie di 24.113 ettari ed una linea di costa che si sviluppa per 18.507 metri. In questa Zona sono consentite quelle attività che non confliggono con le finalità istitutive e comunque secondo le modalità stabilite dall’Ente Gestore, alcune delle quali previa autorizzazione, attraverso il Regolamento di disciplina ed il Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area marina protetta.
Nell’Area Marina Protetta è vietato asportare sabbia, roccia, organismi vegetali e animali vivi o morti. Inoltre non è consentita la pesca subacquea, al fine di tutelare le specie ittiche bersaglio della pesca effettuata in apnea con l’uso di fucili e altri armi subacquee.
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Attività non Consentite:
Nell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell’ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all’articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo quanto stabilito nel Regolamento di disciplina di cui al successivo articolo 6, non è consentita: 1 – Qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l’ancoraggio, l’ormeggio, l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l’immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo; 2 – Qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca; 3 – Qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche; 4 – Qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ivi compresa l’immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l’acquacoltura, l’immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente; 5 – L’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti; 6 – L’uso di fuochi all’aperto.
Attività Consentite:
Nel rispetto delle caratteristiche dell’ambiente dell’area marina protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all’articolo 5 del decreto istitutivo, sono consentite:
Zona A di riserva integrale:
1 – Le attività di soccorso e sorveglianza; 2 – Le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore; 3 – Le attività di ricerca scientifica del soggetto gestore.
Zona B di riserva generale:
1 – Le attività consentite in zona A; 2 – La balneazione; 3 – Le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d’immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore e aventi sede legale nel Comune di Cabras alla data di entrata in vigore del presente regolamento; 4 – Le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore; 5 – La navigazione, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 e i 600 m di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante; 6 – L’accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico; 7 – L’accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2; 8 – L’accesso, alle imbarcazioni, per dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Regolamento; 9 – L’accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri, alle visite guidate e alle attività dei centri d’immersione, autorizzate dal soggetto gestore; 10 – L’ormeggio, autorizzato dal soggetto gestore, ai natanti e alle imbarcazioni, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali; 11 – L’ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; 12 – L’esercizio della piccola pesca artigianale e l’attività di pescaturismo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l’attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nella Provincia di Oristano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; 13 – La pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nel Comune di Cabras; 14 – Il whale-watching e l’accesso in presenza di mammiferi marini, secondo il codice di condotta di cui al successivo comma 3.
Zona C di riserva parziale:
1 – Le attività consentite in zona A e in zona B; 2 – Le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; 3 – L’accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2; 4 – L’ormeggio, alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali; 5 – La pesca sportiva con lenza e canna, riservata ai residenti nel Comune di Cabras; 6 – La pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore, per i non residenti nel Comune di Cabras; 7 – L’impiego di fuochi d’artificio, esclusivamente in occasione di feste tradizionali, previa autorizzazione del soggetto gestore.